Contratto di affitto per Studenti Universitari

CONTRATTI per esigenze abitative degli STUDENTI UNIVERSITARI ed equipollenti
in attuazione delle Legge n. 431/98, art. 5 comma 2 e 3.

La Legge vigente n. 431/98 riserva agli STUDENTI UNIVERSITARI  una particolare attenzione :

  • Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, nonché nei comuni limitrofi, gli accordi territoriali devono prevedere particolari contratti per soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede.
  • Tale tipologia contrattuale è utilizzata esclusivamente qualora l’inquilino universitario sia iscritto ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza.
  • Tali contratti hanno durata da 6 mesi a 3 anni rinnovabili e possono essere sottoscritti dal singolo studente o da gruppi di studenti fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio.
  •  I canoni di locazione relativi sono definiti in accordi locali insieme a particolari clausole.
  • Il contratto tipo è definito nella trattativa territoriale.
  • Questi contratti sono a canone calmierato e il proprietario ha diritto agli incentivi fiscali, sempre che si attenga ai contratti-tipo.

Come si compila il Contratto per “Studenti Universitari”  della Legge n. 431/98

Il modulo di questo contratto è stato predisposto per particolari esigenze transitorie degli Inquilini e dei Proprietari e va compilato nel seguente modo :

Dati sull’immobile : vanno specificate tutte le indicazioni sulla classificazione catastale, i millesimi, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, anche in relazione alle normative di sicurezza, e quanto altro utile e necessario.

Durata : minimo 6 mesi (+ 6 mesi), massimo 18 mesi (+ 18 mesi) con rinnovo automatico alla prima scadenza, salvo disdetta dell’inquilino.

Recesso del conduttore : l’affittuario-studente potrà lasciare l’immobile in qualsiasi momento per gravi motivi documentati ma deve comunque fornire un regolare preavviso di almeno 3 mesi.

Recesso parziale : poiché questo contratto può essere sottoscritto anche da un gruppo di studenti, il recesso di uno o più di essi non pregiudica il contratto purché il canone continui ad essere versato interamente secondo quanto pattuito.

Sublocazione : è vietata.

Canone : il costo della locazione è contrattato tra le parti sulla base dei valori massimi e minimi calmierati della zona previsti dagli Accordi locali. Sul contratto si riporta l’importo annuo che, diviso per 12, fornisce il canone mensile.

Consegna e Riconsegna : il contratto deve contenere una descrizione dettagliata delle condizioni e degli arredi dell’immobile  e il conduttore si impegna a riconsegnarlo in identiche condizioni.

Deposito cauzionale : da 2 a 3 mensilità sono versate dall’inquilino al proprietario a garanzia di eventuali danni. La cauzione dovrà essere restituita, salvo conguagli,  al termine della locazione dopo aver verificato lo stato dell’immobile.

Oneri accessori : all’inquilino competono le spese condominiali ordinarie e al proprietario quelle straordinarie come da Codice Civile. All’inquilino compete la piccola manutenzione dell’abitazione.

Privacy : l’uso dei dati personali è consentito solo per gli adempimenti connessi al rapporto di locazione.

Imposta di Registro : L’imposta di registro si paga ogni anno entro i primi 30 giorni successivi alla scadenza del contratto per un ammontare pari al 2% del canone annuo (salvo agevolazioni). In genere tale imposta viene pagata dal proprietario, ma è obbligo dell’inquilino rimborsarne al proprietario il 50%.

 

Tra i contratti “transitori”  rientrano quelli riservati agli STUDENTI UNIVERSITARI fuori sede (art.5, comma 2) con durata: minimo: 6 mesi + 6 Massima: 18 mesi +18 mesi

I contratti – tipo si possono stipulare nei Comuni sede di Università o Corsi Universitari distaccati e nei Comuni confinanti.

Lo studente inquilino non deve essere residente nel Comune dove è iscritto e frequenta i Corsi Universitari.

Il contratto può essere sottoscritto da un singolo studente o da un gruppo tutti fuori sede, oppure dalla Aziende per il diritto allo studioper il locatore e per il conduttore sono previsti gli stessi incentivi fiscali descritti sopra per il contratto d’affitto a “canone calmierato”.

 

Vantaggi e Svantaggi per l’inquilino

  • Il costo dell’affitto è più basso del prezzo di mercato e si colloca tra il minimo e il massimo concertati per la zona omogenea in questione e sono previste agevolazioni fiscali indirette anche per l’inquilino-studente (riduzione dell’Imposta di Registro).
  • E’ prevista una riduzione del 30% dell’Imposta di Registro che passa dal 2% all’1,4% dell’ammontare annuo del CANONE. Di questa riduzione si avvantaggia anche l’inquilino cui compete il 50% dell’Imposta di Registro.
  • Anche per l’inquilino è prevista un’agevolazione fiscale in forma di detrazione ulteriore se il suo reddito è inferiore ad una certa soglia e l’abitazione in affitto è per lui l’abitazione principale.

Vantaggi e Svantaggi per il proprietario

  • L’affitto percepito è più basso del valore di mercato ma la breve durata del contratto consente di poter aumentare prima il CANONE di affitto.
  • Coloro che adottano questo contratto a “canone calmierato” hanno diritto nella dichiarazione IRPEF ad una ulteriore detrazione del 30% oltre quella ordinaria del 15% che si applica di norma all’ammontare del CANONE annuo. In pratica la riduzione è pari al 40,5%, cioè le imposte si pagano, in questo caso, solo sul 59,5% del CANONE annuo incassato.
  • E’ anche prevista una riduzione del 30% dell’Imposta di Registro che passa dal 2% all’1,4% dell’ammontare annuo del CANONE. Di questa riduzione si avvantaggia anche l’inquilino cui compete il 50% dell’Imposta di Registro.
  • i Comuni possono deliberare un’aliquota ICI agevolata, anche inferiore al 4 per mille, per gli immobili affittati a “canone calmierato”. Per ottenere questo vantaggio è necessario asseverare il contratto di locazione presso una una Associazione della Proprietà ed una dell’Inquilinato.

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