Sfratto

Art. 6   Legge n. 431/98 Rilascio degli immobili
Art. 7 Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile

Se hai superato la seconda scadenza contrattuale e non hai rinnovato il contratto e non hai liberato l’immobile e ormai sei allo SFRATTO: sappi che presso il SICeT potrai trovare assistenza legale e consulenza per affrontare questa situazione.

il locatore può comunicare all’inquilino che rinnoverà il contratto solo a certe nuove condizioni (aumento del canone, diversa tipologia contrattuale, …): deve farlo con Raccomandata AR almeno 6 mesi prima della scadenza.

L’inquilino ha 60 giorni di tempo per dare una risposta scritta e tentare una trattativa. In mancanza di risposta il contratto è automaticamente risolto.

Il locatore può anche disdettare il contratto senza condizioni sempre con Raccomandata AR inviata 6 mesi prima della scadenza. L’inquilino può rispondere entro 60 giorni per tentare un accordo.

In mancanza di un accordo, alla seconda scadenza contrattuale l’inquilino deve lasciare libero l’immobile e restituirlo al proprietario nelle stesse identiche condizioni in cui lo aveva ricevuto.

Se ciò non avviene il locatore può iniziare la procedura di SFRATTO (procedura di rilascio dell’immobile).

Procedura di SFRATTO secondo la Legge n. 431/98 art.6

Se, a fine contratto, la DISDETTA è stata regolarmente inviata ma l’inquilino non lascia libero l’alloggio, la proprietà può adire le vie legali citando il conduttore davanti al giudice.

INDENNITA’ di OCCUPAZIONE : dal momento della finita locazione, e cioè durante tutto il periodo di rinvio e fino all’esecuzione effettiva dello sfratto, è dovuta al proprietario un’indennità di occupazione pari al valore dell’ultimo canone incrementato del 20%. Tale incremento del 20% sul valore del canone contrattuale ha lo scopo di tacitare qualsiasi ulteriore pretesa di danno da parte del locatore a causa della indisponibilità dell’immobile.

Adeguamento ISTAT e Oneri accessori : durante tutto il periodo di rinvio l’inquilino è tenuto a continuare a pagare gli oneri accessori (spese condominiali…) e si applicano annualmente all’indennità di occupazione gli adeguamenti ISTAT nella misura del 75% della variazione dell’indice.

Lettera di precetto : dopo la sentenza del giudice, l’avvocato del proprietario notifica all’inquilino, tramite ufficiale giudiziario, l’atto di precetto con il quale si chiede di lasciare libero l’appartamento da persone e da cose entro la data stabilita con il primo rinvio. Nell’atto di precetto devono risultare:

  • gli estremi di registrazione del contratto di locazione;

  • gli estremi dell’ultima denuncia ICI,

  • gli estremi delle ricevute di versamento dell’ICI relativamente all’anno precedente;

  • gli estremi dell’ultima dichiarazione dei redditi dalla quale risulti che il reddito dell’appartamento è stato dichiarato.

Trascorsi inutilmente 10 giorni dalla data prevista, il legale della proprietà deposita la richiesta di sfratto presso gli uffici giudiziari.

SECONDO RINVIO : l’inquilino sotto sfratto ha la possibilità di presentare un’istanza al giudice per chiedere un secondo rinvio. Può essere concessa un’ulteriore proroga compresa tra i 6 e i 18 mesi in funzione del particolare disagio dell’inquilino e dei suoi familiari conviventi :

  • famiglie con più di 5 figli;

  • anziani con oltre 65 anni di età;

  • disoccupati, cassintegrati o lavoratori in mobilità;

  • portatore di handicap o malato terminale da almeno 6 mesi;

  • prenotatario di un appartamento in cooperativa;

  • in attesa di un appartamento in costruzione;

  • in attesa in quanto formale assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o di Enti previdenziali o assicurativi;

  • Proprietario di un alloggio del quale attende di ritornare in possesso con procedura di sfratto;

  • tutto quanto sopra deve essere esattamente certificato.

Ovviamente, anche il locatore può esporre al giudice le sue ragioni entro 10 giorni da quando gli viene notificata l’istanza di rinvio.

ULTERIORI RINVII : NON sono possibili ulteriori rinvii. Dopo il secondo rinvio lo sfratto viene eseguito dall’Ufficiale giudiziario incaricato dal locatore. Se necessario, con l’intervento della forza pubblica.

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