ACCORDO tra l' E.N.P.A.F — Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti nelle persone di: Dott. Paolo Savigni | Vice Presidente | Dott. Giuseppe De Filippis | Consigliere di Amministrazione | Dott. Emilio Gemignani | Consigliere di Amministrazione | Dott. Visco Gilardi | Consigliere di Amministrazione | Dott. Guido Visco Gilardi | Consigliere di Amministrazione | Avv. Marco Lazzaro | Direttore generale | Dott. Michele Todaro | Dirigente Servizio Patrimonio |
e le Organizzazioni sindacali degli inquilini, così rappresentate: Sig. Pietro Ranieri | SUNIA | Sig. Maurizio Savignano | SICET | Dott. Massimo Pasquini | UNIONE INQUILINI | Sig. Gianluigi Pascoletti | FEDERCASA |
Premesso che le parti in data 31 gennaio 2005, hanno sottoscritto l’accordo integrativo nazionale ai sensi dell’art.2, comma 3 legge n.43 1/1998 e del decreto interministeriale 30 dicembre 2002; che in detto accordo, al punto 11), è previsto il confronto tra 1’ENPAF e le Organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative in ordine a criteri, condizioni e modalità di cessione delle unità immobiliari di proprietà dell’Ente; considerato che in attuazione dell’accordo integrativo nazionale del 31 gennaio 2005, le Organizzazioni sindacali degli inquilini hanno presentato in nome e per conto degli inquilini, già organizzati in cooperativa, una proposta per l’acquisto in via sperimentale, in blocco, degli stabili siti in Roma, Ostia Lido, alla via Zerbi nn. 19,35 e 39, v.le Promontori 222/232/242, viale P. Caselli n.174 Al, A2, via R. De Cosa n.61 A3 e A4, v.le Promontori n.15 Bl e B2; considerato che a fronte della manifestata disponibilità all’acquisto, 1’ENPAF, attraverso il proprio Consiglio di amministrazione, ha dichiarato la propria disponibilità a cedere in blocco i sopra indicati stabili; tutto ciò premesso e considerato, le parti concordano su quanto segue: L’ENPAF, dichiara la propria disponibilità a cedere in blocco i sopra citati stabili, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, agli inquilini già organizzati in cooperativa; il prezzo di cessione per la vendita in blocco dei fabbricati sopramenzionati è determinato in € 64.500.000,00 (sessantaquattromilionicinquecentomila); il rogito notarile sarà effettuato entro il 30 Novembre 2006. Nei successivi tre mesi dalla data del rogito, l’Ente provvederà a corrispondere ai conduttori divenuti acquirenti il deposito cauzionale oltre gli interessi maturati. Conformemente a quanto stabilito dall’accordo nazionale, la dismissione delle singole unità abitative ai locatari attraverso le cooperative già costituite, è subordinata alla regolarità dell’assegnazione, alla rinuncia alle azioni giudiziarie a qualsiasi titolo pendenti nei confronti dell’Ente, previo pagamento delle relative spese legali, nonché all’assenza di situazioni debitorie nei confronti dell’Ente medesimo. Con il rogito notarile cesserà ogni obbligo delle parti derivante dal contratto di locazione. Nell’ultima mensilità prima del rogito verranno addebitate in un’unica soluzione eventuali rateizzazioni previste in applicazione del contratto di locazione Roma, 12 Aprile 2006 ACCORDO TERRITORIALE AREA METROPOLITANA ROMA PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 3 EX LEGE 431/98 PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO TRA CONIT CASA società cooperativa, CONIT GESTIONI IMMOBILIARI S.r.l., rappresentate da Roberto FALCONE e SUNIA rappresentata da Piero RANIERI SICET rappresentata da Maurizio SAVIGNANO UNIAT rappresentata da Patrizia BEHMANN UNIONE INQUILINI rappresentata da Guido LANCIANO FEDERCASA rappresentata da Gianluigi PASCOLETTI PREMESSO 1) Che le OO.SS. stipulanti il presente accordo territoriale sono firmatarie dell’accordo sottoscritto in Roma il 09.06.2006, inerente la realizzazione del programma di dismissione immobiliare riguardante gli immobili in Roma, località Ostia, viale dei Promontori, 15 — via Capo dell’Argentiera; via R. De Cosa, 61 — via A. P. Caselli, 174; viale dei Promontori, 222/242 — via A. Olivieri 116/138 — via G. G. Zerbi, 19/39A, già di proprietà della Fondazione ENPAF; 2) che a norma del predetto accordo, le parti si sono impegnate a definire l’importo del canone e la durata del contratto di locazione, secondo le previsioni dell’art. 2 comma 3 della Legge 431/98, nei casi espressamente contemplati al punto tre (sub lettera f) dell’accordo in data 09.06.2006, ovvero, esemplificativamente, per i casi in cui il conduttore avente titolo, che abbia richiesto il rinnovo del contratto di locazione per 4 anni + 2, difetti dei requisiti reddituali richiesti dall’accordo; 3) che all’esito della procedura di dismissione un solo conduttore ha inteso chiedere l’applicazione ditale clausola contrattuale, con riferimento ad unità immobiliare ubicata in Ostia Lido, via A. Piola Caselli 174; LE PARTI SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 1) Canoni. Le Parti, conformemente all’Accordo Territoriale per il Comune di Roma, depositato il 05.02.2004, concordano di procedere alla stipula di nuovo contratto di locazione per una durata di anni 4 + 2 e che il canone di locazione relativo al contratto da rinnovare venga determinato nella misura indicata (misura espressa in euro, da intendersi riferita ad ogni metro quadro di superficie dell’unità immobiliare) di euro 5,48, corrispondente al valore medio aritmetico tra il valore massimo ed il valore minimo della fascia media di oscillazione: Ai fini della determinazione del canone, la superficie dell’unità immobiliare, espressa in metri quadri (e salva una tolleranza del 5% in più o in meno), è data dalla somma dei seguenti elementi: a) l’intera superficie calpestabile; b) il 50% della superficie dei box; c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) il 25% della superficie di balconi, cantine, terrazze ed altre superfici simili; e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10% della superficie condominiale a verde, corrispondente alla quota millesimale dell’unità immobiliare. La superficie dei vani con altezza inferiore a m. 1,70 è conteggiata al 70%. Per le unità immobiliari con superficie interna compresa tra mq. 46 e mq. 70, la superficie è aumentata del 10% fino ad un massimo di mq. 77. Per le unità immobiliari con superficie interna inferiore a mq. 46, la superficie è aumentata del 20% fino ad un massimo di mq. 55,6. In relazione al n. 9 dell’art. i del DM 20/12/2002, ed all’art. 1 dell’accordo nazionale 24.06.2004, le Parti concordano che i canoni di locazione verranno aggiornati annualmente sulla base del 75% delle variazioni ISTAT F.O.I. 2) Modalità di rinnovo del contratto. Le Parti concordano che entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo la proprietà provvederà a convocare il conduttore al fine della sottoscrizione del nuovo contratto di locazione previa anticipata risoluzione, ove occorra, del rapporto contrattuale in essere. La mancata sottoscrizione del nuovo contratto di locazione entro il termine che la proprietà concederà nella lettera di convocazione (termine che comunque non potrà essere inferiore a 30 gg.), determinerà la perdita dei benefici previsti dal presente accordo; in tal caso il conduttore proseguirà l’originario rapporto locatizio, ove esistente. 3) Oneri accessori e contratto tipo. Il contratto tipo di locazione, che avrà durata di anni 4 + 2, viene allegato al presente accordo, ed è parte integrante di esso (all. A); esso corrisponde, nella parte normativa, al contratto-tipo in uso presso la Fondazione Enpaf, ben noto agli inquilini. 5) L’inquilino, in sede di stipula del contratto, potrà farsi assistere da una delle OO.SS. firmatarie del presente accordo territoriale. Roma, lì CONIT CASA società cooperativa CONIT GESTIONI IMMOBILIARI S.r.l. (rappresentate da Roberto Falcone) SUNIA SICET UNIAT UNIONE INQUILINI FEDERCASA |