L'ACCORDO TERRITORIALE per il Comune di Roma sottoscritto tra le OO.SS degli inquilini e quelle dei proprietari in attuazione della Legge n. 431/98, art. 2, comma 3, prevede la stipula di contratti d'affitto agevolati ordinari (3 anni + 2), transitori e per gli studenti universitari. L’ambito di applicazione dell’Accordo è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Roma. Il territorio del Comune viene suddiviso in 165 micro zone omogenee come da allegato A, individuate dalle Agenzie per il Territorio. Per le zone omogenee come sopra individuate, vengono definite e riportate nello stesso allegato le 3 fasce di oscillazione dei canoni per valori al mq. mensile: fascia minima, fascia media, fascia massima. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo i contratti-tipo (allegati B e B1) che prevedono l'aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT. |  |
Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti all’interno della fascia di oscillazione di cui all’allegato A e sulla base degli elementi oggettivi di cui all’allegato D. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti l'Accordo approvano la tabella come da allegato E. I metri quadrati dell’unità immobiliare sono il risultato della somma dei seguenti elementi: a) l’intera superficie calpestabile; b) il 50% della superficie delle autorimesse singole; c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare. g) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%.La superficie dei vani con altezza inferiore a m. 1,70 è conteggiata al 70%. Per gli alloggi con superficie interna compresa tra 46 mq. e 70 mq. la superficie è aumentata del 15% fino ad un massimo di 70 mq.. Per gli alloggi con superficie interna compresa inferiore a 46 mq. la superficie è aumentata del 20% fino ad un massimo di 50,6. I suddetti limiti tengono conto della Sentenza della Corte Costituzionale n° 236 del 18/6/1987. 1) Le parti concordano che, limitatamente ai rinnovi contrattuali, gli incrementi riferiti alle superfici degli alloggi sino a 46 mq. non si applicheranno per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o due ultrasessantacinquenni, il cui reddito familiare non sia superiore a € 21.434,00 (limite di decadenza della Regione Lazio per gli alloggi ERP), da calcolarsi in base all’art. 21 comma primo della legge 457/78. 2) Il valore unitario al mq. delle fasce e delle subfasce di oscillazione potrà essere ridotto sino ad un massimo del 15% per gli alloggi la cui superficie sia pari o superiore ai 120 mq.. 3) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore ad anni tre, la fascia di oscillazione dei canoni di cui all’allegato A, relativa al Comune e alle zone ove è ubicato l’immobile, potrà subire nei valori minimo e massimo un aumento del 4% per i contratti di durata di quattro anni, del 6%, per i contratti di durata di cinque o sei anni, del 10% per i contratti superiori a sei anni, a valere per l’intera durata contrattuale.
Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett.a), L.43 1/98, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al Comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subirà nei valori minimo e massimo un aumento del 15% a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente. Per le unità immobiliari completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato, e con elettrodomestici completamente funzionanti, i valori delle subfasce potranno aumentare fino ad un massimo del 20%.
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