Cotratto di affitto Transitorio

CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI in attuazione della Legge n. 431/98, art. 2, comma 3

 

Come si compila il Contratto “transitorio”  della Legge n. 431/98

Il modulo di questo contratto è stato predisposto per particolari esigenze transitorie degli Inquilini e dei Proprietari e va compilato nel seguente modo :

Dati sull’immobile : vanno specificate tutte le indicazioni sulla classificazione catastale, i millesimi, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche, anche in relazione alle normative di sicurezza, e quanto altro utile e necessario. Se l’appartamento è ammobiliato è opportuno allegare una descrizione dettagliata del mobilio.

Durata : non può essere inferiore inferiore ad 1 mese e al massimo può raggiungere i 18 mesi.

Esigenze transitorie : la Legge prende in considerazione sia le esigenze dell’inquilino che ha bisogno di un alloggio solo per pochi mesi, sia quelle del proprietario che può avere necessità dell’appartamento a breve. Il verificarsi dell’esigenza transitoria invocata nel contratto deve essere confermato tramite Raccomandata AR da inviarsi prima della scadenza, comunque prima del termine stabilito nello stesso contratto.  L’esigenza transitoria dell’inquilino deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.

Mancata conferma delle esigenze transitorie : qualora i motivi della transitorietà non siano verificati, la durata del contratto potrà essere ricondotta a 4 + 4 anni e il canone resterà quello stabilito. Se, dopo aver riottenuto la casa, il locatore non la adibirà agli scopi dichiarati per la transitorietà, può scattare un risarcimento all’inquilino pari a 36 mensilità.

Disdetta : alla scadenza del contratto l’inquilino dovrà lasciare l’abitazione senza necessità di disdetta da parte del locatore. Non è previsto il rinnovo automatico del contratto.

Recesso del conduttore : l’affittuario potrà lasciare l’immobile in qualsiasi momento per gravi motivi documentati ma deve comunque fornire un preavviso di almeno 3 mesi.

Sublocazione : è vietata salvo casi eccezionali

Canone : il costo della locazione è contrattato tra le parti sulla base dei valori massimi e minimi calmierati della zona secondo gli Accordi territoriali. Sul contratto si riporta l’importo annuo che, diviso per 12, fornisce il canone mensile.

Consegna e Riconsegna : il conduttore, cioè l’inquilino, visiona l’immobile e dichiara nel contratto di averlo riscontrato in perfette condizioni d’uso (se così non è non deve firmare il contratto o deve verbalizzare quanto di non perfetto riscontrato) e si impegna a riconsegnarlo in identiche condizioni. Analoga verifica va fatta a finita locazione alla riconsegna delle chiavi.

Deposito cauzionale : da 2 a 3 mensilità sono versate dall’inquilino al proprietario a garanzia di eventuali danni. La cauzione dovrà essere restituita, salvo conguagli,  al termine della locazione dopo aver verificato lo stato dell’immobile.

Oneri accessori : all’inquilino competono le spese condominiali ordinarie e al proprietario quelle straordinarie come da Codice Civile. All’inquilino compete la piccola manutenzione dell’abitazione.

Privacy : l’uso dei dati personali è consentito solo per gli adempimenti connessi al rapporto di locazione.

Imposta di Registro : L’imposta di registro si paga ogni anno entro i primi 30 giorni successivi alla scadenza del contratto per un ammontare pari al 2% del canone annuo (salvo agevolazioni). In genere tale imposta viene pagata dal proprietario, ma è obbligo dell’inquilino rimborsarne al proprietario il 50%.

Vantaggi e Svantaggi per il Contratto –transitorio ”  della Legge n. 431/98

In casi particolari sono possibili contratti “transitori” di durata limitata : minimo: 1 mese, massimo: 18 mesi

possono essere stipulati solo per effettive esigenze transitorie dell’inquilino e del locatore (art. 5)

I contratti “transitori”  si possono stipulare secondo i contratti-tipo locali nelle aree urbane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania e comuni limitrofi e in tutti i capoluoghi di Provincia.

Il canone di questi contratti “transitori” è quello calmierato determinato con valore minimo e massimo dagli accordi territoriali.

Vantaggi e Svantaggi per l’inquilino

il costo dell’affitto è più basso del prezzo di mercato e si colloca tra il minimo e il massimo concertati per la zona omogenea in questione

Vantaggi e Svantaggi per il proprietario

NON sono previste agevolazioni fiscali per i proprietari che sottoscrivono questo tipo di contratto.

Diritti e doveri durante la locazione

  • La Legge vigente che regola i contratti d’affitto è la n. 431/98.

  • Le rate del canone sono di norma mensili e si pagano anticipatamente. L’inquilino ha diritto ad una ricevuta se la forma di pagamento è diversa dal c/c postale, dal bonifico bancario e simili che, automaticamente, costituiscono una ricevuta di pagamento.

  • Il canone annuo d’affitto è di norma soggetto ogni anno all’adeguamento ISTAT secondo la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi rispetto all’anno precedente. Tale adeguamento può essere pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT (contratti a canone libero) o limitato al 75% della variazione (contratti a canone concordato).

  • L’inquilino ha l’obbligo di usare la massima cura e diligenza nella conduzione dell’immobile locato, comprese le parti comuni. La piccola manutenzione (come la riparazione di una perdita idrica, la sostituzione di un vetro rotto, …) è a carico dell’inquilino. Spetta invece al proprietario la manutenzione straordinaria dell’immobile (rifacimento facciate, tetto, scale…)

  • L’imposta di registro si paga ogni anno entro i primi 30 giorni successivi alla scadenza del contratto per un ammontare pari al 2% del canone annuo (salvo agevolazioni). In genere tale imposta viene pagata dal proprietario, ma è obbligo dell’inquilino rimborsarne al proprietario il 50%.

 

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